|
Art. 16
III. Soppressione di documenti 1 Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell’ente pubblico, deteriora, distrugge o distrae documenti che doveva conservare in virtù della le-gislazione suddetta, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.13 2 Si può prescindere da ogni pena qualora l’autore, prima della chiusura dell’inchiesta amministrativa, produca spontaneamente il documento distratto. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano parimente ai documenti esteri. 13 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |