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Art. 1714
IV. Favoreggiamento 1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale amministrativo, sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena, incombente all’amministrazione in causa, chiunque contribuisce ad assicurare all’autore o a un compartecipe i profitti derivanti da un’infrazione alla legislazione amministrativa del-la Confederazione, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Se il reato preliminare è una contravvenzione, l’autore è punito con la multa. 3. Chiunque contribuisce illecitamente a impedire l’esecuzione di un provvedimento di diritto penale amministrativo è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. 4. Se l’autore favorisce un congiunto o un’altra persona con cui esi-stono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena. 14 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |