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Art. 21
III. Giudizio 1. Competenza per materia 1 Del giudizio è competente l’amministrazione in causa; tuttavia, se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o per ordinare una misura privativa della libertà o l’espulsione ai sensi dell’articolo 66ao66abisdel Codice penale17, il giudizio spetta al tribunale.18 2 La persona colpita dalla decisione penale amministrativa può chiedere di essere giudicata da un tribunale. 3 Il Consiglio federale può, in tutti i casi, deferire la causa penale alla Corte penale19. 4 L’autorità competente a infliggere la pena principale pronuncia anche sulle pene accessorie, le misure e le spese. 18 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163). 19 Nuova espr. giusta l’all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 21332131; FF 2001 3764). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |