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Art. 22
2. Competenza per ragione di territorio 1 Il tribunale competente è quello designato negli articoli 31–37 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200720 (CPP) o quello di residenza dell’imputato.21 La scelta tra queste giurisdizioni spetta all’amministrazione. 2 L’articolo 40 capoverso 2 CPP è applicabile per analogia.22 Nella sua decisione, il Tribunale penale federale23 non è vincolato dalla scelta fatta dall’amministrazione. 21 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero el 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 22 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 23 Nuova espr. giusta l’all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 21332131; FF 2001 3764). |