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Art. 23
IV. Procedura concernente gli adolescenti 1 Se un minore commette un atto punibile dopo aver compiuto i quindici anni, ma non ancora i diciotto, l’inchiesta e il giudizio sono disciplinati dai disposti della presente legge. Tuttavia, se per emanare il giudizio o per ordinare una misura prevista dal diritto minorile appare necessario procedere a indagini speciali, ovvero se l’autorità cantonale competente della giustizia minorile lo richiede o se il minore colpito dalla decisione penale amministrativa ha chiesto il giudizio di un tribunale, l’amministrazione deve demandare la continuazione del procedimento all’autorità cantonale competente della giustizia minorile, scindendolo all’occorrenza da quello promosso contro altri imputati; gli articoli 73–83 della presente legge si applicano per analogia.24 2 In deroga all’articolo 22, il foro si determina conformemente all’articolo 10 della procedura penale minorile del 20 marzo 200925.26 3 Oltre a chi esercita l’autorità parentale, al tutore o al curatore, il minorenne capace di discernimento può esercitare in proprio ogni rimedio giuridico.27 24 Nuovo testo giusta l’art. 44 n. 2 della LF LF del 20 giu. 2003 sul diritto penale minorile, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20063545; FF 19991669). 26 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20101573; FF 2006 989, 2008 2607). 27 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). |