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Art. 2428
V. Pubblico ministero della Confederazione Il pubblico ministero della Confederazione può intervenire in qualunque procedimento giudiziario. 28 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |