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Art. 32
A. Difensore I. Designazione 1 L’imputato ha, in qualunque stadio della causa, il diritto di provvedersi di un difensore. 2 Sono ammessi come difensori di professione nei procedimenti dinanzi all’amministrazione:
3 In via eccezionale e riservata la reciprocità, l’amministrazione in causa può ammettere anche un difensore straniero. 4 L’autorità può esigere che il difensore giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |