Art. 33
II. Difensore d’ufficio 1 Se l’imputato non è altrimenti assistito, l’amministrazione in causa gli designa d’ufficio, tenendo conto per quanto possibile dei suoi desideri, un difensore scelto fra le persone menzionate nell’articolo 32 capoverso 2 lettera a:
2 Se l’imputato, per indigenza, non è in grado di provvedersi di un difensore a sua richiesta ne sarà pure designato uno d’ufficio. Sono esclusi i casi in cui la multa applicabile è inferiore a 2000 franchi. 3 L’indennità al difensore d’ufficio, riservato il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1), è stabilita dall’amministrazione in causa sulla base di una tariffa emanata dal Consiglio federale e è compresa nelle spese procedurali; nei casi del capoverso 1, l’imputato cui sono addossate le spese deve restituire l’indennità alla Confederazione se, secondo il suo reddito o il suo patrimonio, gli era possibile di provvedersi di un difensore. |