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Art. 3442
B. Notificazione I. Elezioni di domicilio 1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. 2 Gli imputati con domicilio, dimora abituale o sede all’estero devono eleggere un domicilio in Svizzera. Sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. 3 Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest’ultimo. 4 Queste disposizioni si applicano per analogia alle persone colpite dalla confisca. 42 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). |