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Art. 34a43
II. Notificazione mediante pubblicazione 1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale se:
2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione. 3 Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo. 4 I processi verbali finali sono reputati notificati anche se non pubblicati. 43 Introdotto dall’all. n. 2 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). |