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Art. 35
C. Partecipazione all’assunzione delle prove 1 Il funzionario inquirente consente all’imputato e al difensore di partecipare all’assunzione delle prove, se la legge non ne esclude la partecipazione e se nessun interesse essenziale, pubblico o privato, vi si oppone. 2 Il funzionario inquirente può escludere codesta partecipazione se la presenza dell’imputato e del difensore intralcia l’inchiesta. |