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Art. 45
C. Deroghe al Codice penale I. Minori L’azione penale è improponibile contro il minore che ha commesso un atto punibile prima di aver compiuto i quindici anni. 5 Nuovo testo giusta l’art. 44 n. 2 della LF del 20 giu. 2003 sul diritto penale minorile, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20063545; FF 19991669). |