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Art. 42
IV. Citazione e ordine di accompagnamento 1 Di regola, imputato e testimoni sono citati per scritto. Devono essere avvertiti delle conseguenze legali della mancata comparizione. 2 La persona regolarmente citata, se non compare alla udienza senza sufficiente giustificazione, può esservi condotta con la forza pubblica. L’ordine di accompagnamento è emesso per scritto dal funzionario inquirente. 3 Alla persona non comparsa senza giustificazione possono essere addossate le spese cagionate dalla sua assenza. |