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Art. 54
b. Esecuzione; ricerca dell’imputato 1 Una copia dell’ordine d’arresto dev’essere rimessa all’imputato al momento dell’arresto. 2 L’arrestato dev’essere consegnato all’autorità cantonale competente cui viene simultaneamente rimessa una copia dell’ordine d’arresto. 3 Se non è possibile eseguire l’ordine d’arresto, si ordinerà la ricerca dell’imputato. L’ordine d’arresto può essere pubblicato. |