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Art. 57
4. Durata dell’arresto 1 Se l’arresto è mantenuto, l’inchiesta dev’essere accelerata nella misura del possibile. L’arresto non può in ogni caso superare la durata presumibile di una pena privativa della libertà o di una pena da commutazione. 2 Salvo autorizzazione speciale dell’autorità che ha emesso l’ordine d’arresto, il carcere preventivo ordinato in applicazione dell’articolo 52 capoverso 1 lettera b non può essere mantenuto oltre 14 giorni. |