Art. 58
5. Esecuzione dell’arresto 1 L’autorità cantonale provvede affinché l’arresto sia regolarmente eseguito. L’arrestato è sottoposto a quelle sole restrizioni della libertà che si riconoscono necessarie a assicurare lo scopo dell’arresto e la disciplina nelle carceri giudiziarie. 2 L’arrestato può conferire a voce o per scritto col proprio difensore soltanto con l’autorizzazione del funzionario inquirente il quale può limitare o far cessare comunicazioni siffatte soltanto se l’interesse dell’inchiesta lo esiga. La limitazione o la cessazione di queste comunicazioni per più di tre giorni dev’essere approvata dall’autorità che ha emesso l’ordine d’arresto; tale approvazione può, di volta in volta, essere data al massimo per dieci giorni. 3 L’esecuzione dell’arresto è retta per altro dagli articoli 234–236 CPP56.57 57 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |