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Art. 65
II. Nella procedura abbreviata 1 Se l’infrazione è manifesta, la multa non supera i 2000 franchi e l’imputato, ricevuta notifica dell’ammontare della multa e dell’obbligo di pagamento o restituzione, rinuncia esplicitamente a ogni rimedio giuridico, il decreto penale può essere emanato anche senza stesura preliminare di un processo verbale finale.62 2 Il decreto penale firmato dall’imputato e dal funzionario inquirente equivale, nella procedura abbreviata, a una sentenza cresciuta in giudicato; se l’imputato denega di firmare, cade il decreto penale emanato in conformità del capoverso 1. 62 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). |
