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Art. 66
III. Confisca indipendente 1 Quando il procedimento penale non sfocia in un decreto penale o nel rinvio a giudizio, ma, secondo la legge, si devono nondimeno confiscare oggetti o beni o devolvere allo Stato doni o altri profitti oppure, in luogo di siffatti provvedimenti, si deve ordinare un risarcimento, sarà emanato un ordine di confisca indipendente. 2 Ordine siffatto sarà parimente emanato se il provvedimento colpisce persone non imputate. 3 L’articolo 64 è applicabile per analogia. L’ordine di confisca dev’essere notificato alle persone direttamente interessate. BGE
110 IV 48 () from 11. Mai 1984
Regeste: Art. 66 VStrR; Einziehungsverfahren. 1. Ein förmlicher Beschluss ist im Verwaltungsstrafrecht als Gültigkeitsvoraussetzung für die Eröffnung eines Einziehungsverfahrens nicht vorgesehen. 2. Die Einziehung von Vermögenswerten gemäss Art. 66 VStrR ist nicht eine Strafe, sondern eine Massnahme. |