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Art. 66
III. Confisca indipendente 1 Quando il procedimento penale non sfocia in un decreto penale o nel rinvio a giudizio, ma, secondo la legge, si devono nondimeno confiscare oggetti o beni o devolvere allo Stato doni o altri profitti oppure, in luogo di siffatti provvedimenti, si deve ordinare un risarcimento, sarà emanato un ordine di confisca indipendente. 2 Ordine siffatto sarà parimente emanato se il provvedimento colpisce persone non imputate. 3 L’articolo 64 è applicabile per analogia. L’ordine di confisca dev’essere notificato alle persone direttamente interessate. |