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Art. 68
II. Autorità competente e forma 1 L’opposizione dev’essere presentata per scritto all’amministrazione che ha emanato il decreto o l’ordine impugnato. 2 L’opposizione deve contenere precise conclusioni e indicare i fatti che le giustificano; i mezzi di prova vanno menzionati e, in quanto possibile, allegati. 3 Se l’opposizione non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 2 o se le conclusioni o i motivi dell’opponente non sono sufficientemente chiari, e l’opposizione non sembra manifestamente inammissibile, all’opponente è assegnato un breve termine suppletivo per rimediarvi. 4 L’amministrazione assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito dell’opposizione. |