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Art. 7
2. Ordinamento speciale per multe fino a 5000 franchi 1 Se la multa applicabile non supera i 5000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale. 2 Il capoverso 1 si applica per analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica. |