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Art. 74
II. Parti 1 Sono parti nella procedura giudiziaria l’imputato, il pubblico ministero del Cantone interessato o della Confederazione e l’amministrazione in causa.67 2 La persona colpita dalla confisca fruisce degli stessi diritti di parte e degli stessi rimedi giuridici dell’imputato. 67 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |