Art. 75
III. Preparazione del dibattimento 1 Il tribunale informa le parti del ricevimento degli atti. Esamina se il giudizio del tribunale è stato chiesto in tempo utile. 2 Il tribunale può, d’ufficio o a richiesta di una parte, completare o far completare gli atti prima del dibattimento. 3 La data del dibattimento è notificata in tempo utile alle parti. 4 Il rappresentante del pubblico ministero della Confederazione e quello dell’amministrazione non sono tenuti a presentarsi personalmente.68 5 L’imputato può, a richiesta, essere dispensato dal comparire. 68 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |