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Art. 76
IV. Sentenza contumaciale 1 Il dibattimento può avvenire anche in assenza dell’imputato se questi è stato regolarmente citato e se l’assenza non è stata sufficientemente giustificata. Un difensore dev’essere nondimeno ammesso. 2 Il condannato in contumacia può, entro dieci giorni da che fu informato della sentenza, chiedere la restituzione in pristino qualora senza sua colpa sia stato impossibilitato di comparire al dibattimento. Se la richiesta è ammessa, si procede a un nuovo dibattimento. 3 La richiesta di restituzione in pristino sospende l’esecuzione della sentenza soltanto se il tribunale o il suo presidente decide in tal senso. 4 I presenti disposti si applicano per analogia alle persone colpite dalla confisca. |