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Art. 85
II. Apertura del procedimento 1. A domanda 1 La revisione può essere domandata dall’imputato e, se questi è deceduto, dal suo coniuge o dal suo partner registrato, dai suoi parenti in linea retta e dai suoi fratelli e sorelle.75 2 La domanda di revisione, con i motivi e le prove che la giustificano, dev’essere presentata per scritto all’amministrazione che ha emanato la decisione contestata. 3 La domanda di revisione sospende l’esecuzione della decisione contestata soltanto se l’amministrazione lo ordini; quest’ultima può sospendere l’esecuzione esigendo garanzie o ordinare altri provvedimenti cautelari. 4 L’amministrazione può completare l’inchiesta e ordinare una discussione orale. 75 Nuovo testo giusta l’all. n. 21 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 20031165). |