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Art. 87
III. Decisione 1. Annullamento della decisione anteriore 1 Se vi è un motivo di revisione, l’amministrazione annulla la decisione anteriore e emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca; essa decide nel contempo sulla restituzione di multe, spese e beni confiscati. È riservato il rinvio a giudizio (art. 21 cpv. 1 e 3). 2 La decisione dev’essere motivata; del rimanente si applica per analogia l’articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale. 3 Contro la decisione penale o di confisca può essere chiesto il giudizio di un tribunale conformemente all’articolo 72. 4 Il giudice esamina parimente se vi è un motivo di revisione a tenore dell’articolo 84. |