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Art. 88
2. Rigetto del motivo di revisione 1 Se non vi è un motivo di revisione, l’amministrazione lo attesta in una decisione. 2 Se la domanda di revisione é respinta, le spese procedurali possono essere messe a carico del richiedente. 3 La decisione dev’essere motivata e notificata con lettera raccomandata agli interessati alla procedura di revisione. 4 Contro la decisione di rigetto, il richiedente può, entro 30 giorni dalla notificazione, interporre reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1); i disposti procedurali dell’articolo 28 capoversi 2 a 5 si applicano per analogia. |