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Art. 90
A. Competenza 1 Gli ordini, i decreti e le decisioni dell’amministrazione, come anche le sentenze dei tribunali penali, sempreché non si tratti di una condanna a una pena o a una misura privative della libertà, sono eseguiti dall’amministrazione in causa. 2 I Cantoni provvedono all’esecuzione delle pene e delle misure privative della libertà. La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione. |