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Art. 91
B. Commutazione delle multe 1 La multa che non può essere riscossa è, a richiesta dell’amministrazione, commutata in arresto o in carcerazione conformemente all’articolo 10. 2 Della commutazione è competente il giudice che ha giudicato sull’infrazione o che ne avrebbe avuto la competenza (art. 22 e 23 cpv. 2). |