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Art. 92
C. Restituzione degli oggetti sequestrati; realizzazione 1 Gli oggetti e i beni sequestrati che non sono né confiscati né devoluti allo Stato né gravati da un diritto di pegno legale devono essere restituiti all’avente diritto. Se questi è ignoto e il valore degli oggetti lo giustifica, si ricorrerà alla pubblicazione. 2 Se entro 30 giorni non si annuncia nessun avente diritto, l’amministrazione può far vendere gli oggetti all’asta pubblica. Se l’avente diritto si annuncia a realizzazione avvenuta, il ricavo gli è consegnato, dedotte le spese di realizzazione. 3 Il diritto alla restituzione della cosa o alla consegna del ricavo si estingue cinque anni dopo la pubblicazione. 4 Se è controverso a chi spetti il diritto alla restituzione della cosa o alla consegna del ricavo, l’amministrazione può liberarsi mediante deposito giudiziale. |