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Art. 93
D. Devoluzione delle multe, di beni confiscati, ecc. 1 In quanto la legge non disponga altrimenti, le multe, gli oggetti, i beni, i doni e gli altri profitti confiscati, i pagamenti in contanti imposti come misura speciale e il ricavo degli oggetti confiscati o realizzati secondo l’articolo 92 sono devoluti alla Confederazione. 2 Se respinge una pretesa di attribuzione del ricavo della realizzazione di un oggetto o di un bene confiscato, fondata sull’articolo 59 numero 1 secondo comma del Codice penale78, l’amministrazione in causa emana una decisione in applicazione della legge federale del 20 dicembre 196879 sulla procedura amministrativa.80 78 RS 311.0. Ora: art. 70 cpv. 1. 80 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 21332131; FF 2001 3764). |