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Art. 97
II. Nel procedimento giudiziario 1 Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, fatto salvo l’articolo 78 capoverso 4, secondo gli articoli 417–428 CPP81.82 2 Nella sentenza, le spese del procedimento amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario. 82 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |