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Art. 98
III. Rimborso delle spese al Cantone 1 Il Cantone può chiedere alla Confederazione il rimborso delle spese processuali e d’esecuzione alle quali l’imputato non è stato condannato o che l’imputato non è in grado di pagare. Sono eccettuati gli onorari e le diarie dei funzionari, come anche gli emolumenti e le tasse di bollo. 1bis A richiesta, la Confederazione può rimborsare ai Cantoni interamente o in parte le spese straordinarie causate dalla rimessione dei procedimenti giusta l’articolo 20 capoverso 3.83 2 Le contestazioni fra Confederazione e Cantone quanto al rimborso delle spese sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). 83 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2141; FF 1998 1095). |