|
Art. 16 b. Esecuzione
1Lʼautorità giudicante può vietare al minore di esercitare determinate attività professionali o extraprofessionali organizzate, se sussiste il rischio che abusi di tali attività per commettere reati sessuali su minori o su altre persone particolarmente vulnerabili. 2Se sussiste il rischio che il minore commetta reati nel caso in cui abbia contatti con persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, lʼautorità giudicante può vietargli di avere contatti con tali persone o di trattenersi in determinati luoghi. 3Lʼautorità dʼesecuzione designa una persona idonea che accompagni il minore durante unʼinterdizione o un divieto e le faccia rapporto. 4Per eseguire il divieto o lʼinterdizione di cui al capoverso 2, lʼautorità dʼesecuzione può impiegare apparecchi tecnici fissati sul minore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare il minore. 1 Introdotto dal n. I 3 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765). |