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Art. 19 Soppressione delle misure
1L'autorità d'esecuzione verifica annualmente se e quando la misura può essere soppressa. Pone fine alla misura quando ne sia raggiunto lo scopo o accertato che essa non ha più alcun effetto educativo o terapeutico. 2Tutte le misure cessano con il compimento del 25° anno d'età.1 3Qualora la soppressione di una misura protettiva comporti gravi svantaggi, non altrimenti evitabili, per l'interessato stesso o per la sicurezza altrui, l'autorità d'esecuzione chiede per tempo l'applicazione di misure tutorie2 appropriate. 4Qualora la soppressione di unʼinterdizione o di un divieto secondo lʼarticolo 16a comporti gravi svantaggi per la sicurezza altrui, lʼautorità dʼesecuzione chiede per tempo al giudice del domicilio del minore di stabilire se siano adempiuti i presupposti di unʼinterdizione o di un divieto ai sensi degli articoli 67 o 67b CP3. In caso affermativo, il giudice pronuncia unʼinterdizione o un divieto conformemente al diritto applicabile agli adulti. Se sono adempiuti i presupposti per unʼinterdizione secondo lʼarticolo 67 capoverso 3 o 4 CP, il giudice fissa una durata dellʼinterdizione compresa tra uno e dieci anni.4 1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). |