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Art. 31 d. Insuccesso del periodo di prova
1Se, durante il periodo di prova, il minore liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto o, nonostante diffida, disattende le norme di condotta, e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, l'autorità che giudica il nuovo fatto o, in caso di inosservanza delle norme di condotta, l'autorità d'esecuzione decide l'esecuzione di una parte o dell'intera pena residua (ripristino dell' esecuzione). L'esecuzione parziale può essere concessa una sola volta. 2Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una privazione della libertà senza condizionale e tale privazione è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, l'autorità giudicante riunisce le due sanzioni in una pena unica conformemente all'articolo 34. Alla pena unica sono applicabili nuovamente le norme della liberazione condizionale. 3Se, nonostante l'insuccesso del periodo di prova, non vi è da attendersi che il minore commetta nuovi reati, l'autorità giudicante o, in caso di inosservanza delle norme di condotta, l'autorità d'esecuzione rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il minore e prorogare il periodo di prova di un anno al massimo. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. 4Il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato trascorsi due anni dalla fine del periodo di prova. 5Se per il giudizio del nuovo fatto è applicabile il CP1, l'autorità giudicante applica, per quanto concerne la revoca, l'articolo 89 CP. |