Legge federale
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Art. 11 Pene
1 Se il minore ha agito in modo colpevole, l’autorità giudicante gli infligge una pena a complemento di una misura protettiva o quale unica conseguenza giuridica. È fatto salvo l’articolo 21 sull’impunità. 2 Può agire in modo colpevole soltanto il minore che è in grado di valutare il carattere illecito del suo atto e di agire secondo tale valutazione. |