Legge federale
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Art. 49
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 13 dicembre 200240 del Codice penale e alla modifica del 21 marzo 200341 del Codice penale militare. 3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 200742 |