Art. 1 Oggetto e rapporto con il Codice penale
1 La presente legge:
2 A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP:
3 Nell’applicare le suddette disposizioni del CP vanno considerati i principi di cui all’articolo 2 nonché, nel suo interesse, l’età e il grado di sviluppo del minore. 4 Abrogata dall’all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 20101573; FF 2006 989, 2008 2607). 5 Introdotto dal n. I 2 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833855). 6 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393). 8 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20101573; FF 2006 989, 2008 2607). 9 Abrogato dall’all. 1 n. 4 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). |