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Art. 17 Disposizioni comuni per l’esecuzione delle misure
1 L’autorità d’esecuzione decide a chi affidare l’esecuzione del trattamento ambulatoriale o del collocamento. 2 L’autorità d’esecuzione sorveglia l’esecuzione di tutte le misure. Impartisce le necessarie istruzioni e stabilisce con quale frequenza le si deve fare rapporto. 3 Nell’esecuzione delle misure occorre provvedere affinché il minore riceva un’istruzione e una formazione adeguate. |