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Art. 20 Collaborazione tra autorità civili e autorità penali minorili
1 L’autorità penale minorile può:
2 In presenza di motivi gravi, l’autorità penale minorile può delegare all’autorità civile il compito di ordinare misure protettive, segnatamente se:
3 Se, nell’interesse di un’unità d’azione, rinuncia ad ordinare essa stessa misure, l’autorità civile può proporre all’autorità penale minorile l’applicazione, la modifica o la soppressione di misure protettive giusta gli articoli 10 e 12–19. 4 L’autorità civile e l’autorità penale minorile si comunicano le loro decisioni. |