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Art. 22 Ammonizione
1 L’autorità giudicante dichiara colpevole il minore e lo ammonisce se questo appare verosimilmente sufficiente per trattenerlo dal commettere nuovi reati. L’ammonizione consiste in una disapprovazione formale dell’atto commesso. 2 L’autorità giudicante può inoltre imporre al minore un periodo di prova compreso tra i sei mesi e i due anni e impartirgli relative norme di condotta. Se durante il periodo di prova il minore si rende colpevole di un atto per cui la legge commina una pena o disattende le norme di condotta, l’autorità giudicante gli può infliggere una pena diversa dall’ammonizione. |