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Art. 24 Multa
1 Il minore che al momento del fatto aveva compiuto i 15 anni è passibile di multa. Questa ammonta al massimo a 2000 franchi. L’importo è fissato tenendo conto della situazione personale del minore. 2 L’autorità d’esecuzione stabilisce il termine di pagamento; può concedere proroghe e pagamenti rateali. 3 Su richiesta del minore, l’autorità d’esecuzione può commutare la multa, interamente o in parte, in una prestazione personale, salvo quando la multa sia stata pronunciata in sostituzione di una prestazione personale non fornita. 4 Qualora la situazione determinante per il calcolo della multa sia peggiorata dopo la sentenza senza colpa del minore, l’autorità giudicante può ridurre la multa. 5 Se il minore non paga la multa entro il termine stabilito, l’autorità giudicante la commuta in privazione della libertà fino a 30 giorni. La commutazione è esclusa qualora il minore sia insolvente senza colpa propria. |