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Art. 26 b. Commutazione in prestazione personale
Su richiesta del minore l’autorità giudicante può commutare una privazione della libertà non superiore ai tre mesi in una prestazione personale di uguale durata, salvo quando la privazione della libertà sia stata pronunciata in sostituzione di prestazioni personali non fornite. La commutazione può essere ordinata subito per tutta la durata della privazione della libertà oppure in un secondo tempo per la parte residua. |