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Art. 27 c. Esecuzione
1 La privazione della libertà fino a un anno può essere eseguita sotto forma di semiprigionia (art. 77b CP26). La privazione della libertà fino a un mese può essere eseguita anche per giorni. In tal caso la pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del minore.27 2 La privazione della libertà dev’essere eseguita in un istituto per minori nel quale a ogni minore siano garantiti un sostegno educativo conforme alla sua personalità e segnatamente la preparazione all’integrazione sociale dopo la liberazione. 3 L’istituto dev’essere adatto a promuovere lo sviluppo della personalità del minore. Nell’istituto il minore deve avere la possibilità di iniziare, proseguire e terminare una formazione o un’attività lucrativa qualora la frequentazione di una scuola, un tirocinio o un’attività lucrativa non sia possibile all’esterno. 4 Un trattamento terapeutico dev’essere assicurato qualora il minore ne abbia bisogno e dimostri disponibilità. 5 Qualora la privazione della libertà sia superiore a un mese, una persona idonea, indipendente dall’istituto, accompagna il minore e lo aiuta a tutelare i suoi interessi. 6 Per l’esecuzione delle pene si può far capo a istituti privati.28 27 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). 28 Introdotto dall’all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20101573; FF 2006 989, 2008 2607). BGE
133 I 286 () from 7. August 2007
Regeste: Trennung Jugendlicher von Erwachsenen in der Untersuchungshaft, Jugendstrafprozessordnung des Kantons Basel-Stadt und Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht, Vorrang des Bundesrechts; Art. 49 Abs. 1 BV, Art. 10 Ziff. 2 lit. b UNO-Pakt II, Art. 37 lit. c KRK. Die als staatsrechtliche Beschwerde erhobene Beschwerde gegen den Erlass der Jugendstrafprozessordnung wird als Beschwerde gemäss Art. 82 lit. b BGG entgegengenommen (E. 1). Zulässigkeit der Beschwerde gegen kantonale Erlasse im Allgemeinen (E. 2). Die Jugendstrafprozessordnung, welche in Ausnahmefällen die gemeinsame Unterbringung von Jugendlichen und Erwachsenen während der Untersuchungshaft vorsieht, ist mit dem Jugendstrafgesetz nicht vereinbar (E. 3 und 4). Das Jugendstrafgesetz sieht für die Trennung der Jugendlichen von den Erwachsenen keine Übergangsfrist vor (E. 5). |