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Art. 27 c. Esecuzione
1 La privazione della libertà fino a un anno può essere eseguita sotto forma di semiprigionia (art. 77b CP26). La privazione della libertà fino a un mese può essere eseguita anche per giorni. In tal caso la pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del minore.27 2 La privazione della libertà dev’essere eseguita in un istituto per minori nel quale a ogni minore siano garantiti un sostegno educativo conforme alla sua personalità e segnatamente la preparazione all’integrazione sociale dopo la liberazione. 3 L’istituto dev’essere adatto a promuovere lo sviluppo della personalità del minore. Nell’istituto il minore deve avere la possibilità di iniziare, proseguire e terminare una formazione o un’attività lucrativa qualora la frequentazione di una scuola, un tirocinio o un’attività lucrativa non sia possibile all’esterno. 4 Un trattamento terapeutico dev’essere assicurato qualora il minore ne abbia bisogno e dimostri disponibilità. 5 Qualora la privazione della libertà sia superiore a un mese, una persona idonea, indipendente dall’istituto, accompagna il minore e lo aiuta a tutelare i suoi interessi. 6 Per l’esecuzione delle pene si può far capo a istituti privati.28 27 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). 28 Introdotto dall’all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20101573; FF 2006 989, 2008 2607). |