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Art. 28 Liberazione condizionale
a. Concessione 1 Quando il minore ha scontato la metà della privazione della libertà, ma in ogni caso almeno due settimane, l’autorità d’esecuzione può liberarlo condizionalmente se non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. 2 L’autorità d’esecuzione esamina d’ufficio se il minore possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione dell’istituto e una alla persona che accompagna il minore. Il minore dev’essere sentito se l’autorità d’esecuzione intende rifiutare la liberazione condizionale. 3 Se la privazione della libertà è stata inflitta conformemente all’articolo 25 capoverso 2, l’autorità d’esecuzione decide dopo aver sentito una commissione costituita secondo l’articolo 62d capoverso 2 CP29. 4 Se non concede la liberazione condizionale, l’autorità competente riesamina la questione almeno una volta ogni sei mesi. |