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Art. 35 Sospensione condizionale della pena
1 L’autorità giudicante sospende completamente o in parte l’esecuzione di una multa, di una prestazione personale o di una privazione della libertà non superiore ai 30 mesi se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere il minore dal commettere nuovi crimini o delitti. 2 Gli articoli 29–31 si applicano per analogia alle pene sospese. Se una privazione della libertà viene sospesa soltanto in parte, gli articoli 28–31 non sono applicabili alla parte da eseguire. |