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Art. 4 Atti commessi prima del 10° anno di età
Se nel corso di un procedimento l’autorità competente accerta che un atto è stato compiuto da un fanciullo di età inferiore ai dieci anni, essa ne informa i rappresentanti legali del fanciullo stesso. Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare, va informata anche l’autorità tutoria11 o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale. 11 Dall’entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: autorità di protezione dei minori. |