|
Art. 45 Fanciulli di età compresa tra i sette e i dieci anni
1 Le misure educative, i trattamenti speciali e le pene disciplinari ordinati in virtù degli ex articoli 84, 85 o 87 CP37 nei confronti di fanciulli che al momento del fatto non avevano ancora compiuto i dieci anni e non ancora eseguiti o eseguiti soltanto in parte non sono più eseguiti dopo l’entrata in vigore della presente legge. 2 Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare, l’autorità d’esecuzione ne informa l’autorità tutoria38 o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale. 38 Dall’entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: autorità di protezione dei minori. |